STATUTO

della Associazione di culto


“PIETAS – COMUNITÀ GENTILE”


PREAMBOLO.


Pietas – Comunità Gentile” è un ente giuridico di riferimento per i praticanti del culto
classico greco-romano, anche detto culto gentile, che si pone come depositario e
continuatore della Tradizione classica, giunta ininterrotta fino ai giorni nostri attraverso
tre vie: la sapienza delle accademie ermetiche e neoplatoniche italiche, i riti
sopravvissuti in ambito popolare e le fonti classiche storiche ed archeologiche;
Pietas - Comunità Gentile” è la naturale evoluzione del settore di studi storico-religiosi
e cultuali della “Associazione Tradizionale Pietas” (ATP), realtà culturale già affermatasi
a livello internazionale, nell’ambito della valorizzazione e della riscoperta della cultura
classica.
“Pietas - Comunità Gentile” viene fondata da membri del direttivo dell’Associazione
Tradizionale Pietas per rispondere all’esigenza di sviluppare a livello estensivo
l’organizzazione della pratica del culto gentile, conseguentemente alla crescita del
numero degli adepti, alla costruzione di Templi ed alla collaborazione con analoghe
organizzazioni estere già riconosciute come enti religiosi gentili nei rispettivi
ordinamenti nazionali, quali ad esempio i gruppi YSEE e Thyrsos in Grecia.
Il culto gentile costituisce veicolo di valori eterni, il “Mos Maiorum”, modello di virtù
universalmente riconosciuto, fondamento di ogni convivenza civile e di una società
sana.


TITOLO I - Elementi fondamentali


ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione di culto denominata “Pietas – Comunità Gentile”.


ART. 2 – EMBLEMA
L’Emblema dell’associazione è rappresentato dalla scritta “PIETAS” in colore oro,
inserita tra due rami d’alloro dorati, su sfondo rosso porpora.


ART. 3 – SEDE
La sede principale è stabilita in Roma, presso il “Templum Iovis” alla via Domenico
Cigni, n.28
Sedi secondarie sono corrispondenti alle sedi dei templi e possono essere aperte nuove
sedi previa concessione del Pontefice Massimo.


ART. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.


ART. 5 – SCOPO
Scopo dell’Associazione è la pratica organizzata del culto gentile, elaborata
conformemente alle fonti storiche e letterarie e alla tradizione orale risalente
all’antichità.
Pietas è ente di culto che persegue anche fini di formazione, cultura e diffusione di
valori etici, secondo la propria visione tradizionale.


ART. 6 – ATTIVITÀ
Attività conformi e/o strumentali al perseguimento dello scopo, che l’Associazione si
propone di svolgere, conformemente alla legge, sono:
- pratica rituaria, principalmente secondo Calendario Romano;
- culto domestico;
- culto collettivo in luoghi aperti al pubblico e in luoghi pubblici;
- edificazione di Templi, Santuari et similia;
- corsi di formazione sacerdotale;
- pubblicazioni;
- conferenze, eventi, manifestazioni et similia.
Il culto non ammette alcuna pratica contraria a norme imperative, ordine pubblico o
buon costume, né sacrifici di animali.


TITOLO II - Organizzazione comunitaria


ART. 7 – APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ
Può entrare nella Comunità chiunque abbia conseguito la maggiore età e faccia
richiesta di volerne far parte, in quanto ne condivida valori e finalità.
Detta richiesta può essere presentata al Pontefice Massimo o al Referente competente
per territorio, la richiesta deve essere accettata dal Pontefice Massimo.
Si entra a far parte della Comunità con la consegna di quanto necessario a
intraprendere la pratica rituaria per l’approccio al sacro e con l’iscrizione nel Registro
degli appartenenti alla Comunità.
Ciascun appartenente alla Comunità si impegna a rispettare i principi del culto gentile e
le regole del presente Statuto.
La qualità di appartenente alla Comunità e qualunque altra qualità o carica all’interno
della Comunità si perdono per decesso, dimissioni, rinuncia, uscita volontaria o
indegnità sancita dal Consiglio Direttivo (denominato Senato Spirituale Romano).
Dimissioni, rinuncia e uscita volontaria hanno effetto dal momento in cui la
comunicazione, fatta personalmente dall’interessato con mezzo idoneo a dar prova
dell’avvenuta ricezione, viene ricevuta dal Pontefice Massimo o da un membro di
Consiglio Direttivo o dal Referente competente per territorio.


ART. 8 – STRUTTURA
La Comunità si articola, al proprio interno, nei seguenti livelli:
a) Circoli esterni;
b) Iniziati al culto di Lari e Antenati;
c) Gentili;
d) Sacerdoti minori;
e) Sacerdoti;
f) Pontefici
g) Pontefice Massimo.
Il Pontefice Massimo può in qualsiasi momento creare sottosezioni ai diversi livelli, le
quali devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.


ART. 9 – REFERENZE TERRITORIALI
A livello locale, la Comunità è organizzata in Referenze Territoriali, definite dal
Pontefice Massimo sulla base del numero di appartenenti alla Comunità presenti sul
territorio.
Per ciascuna Referenza il Pontefice Massimo nomina un proprio rappresentante, il
Referente territoriale, con compiti e funzioni prestabiliti secondo regolamento interno.
Viene investito di tale carica il Gentile più evoluto spiritualmente residente nel
territorio di riferimento, valutato sulla base dei dettami espressi dalla Tradizione.


ART. 10 – CIRCOLI ESTERNI
Sono iscritti ai Circoli Esterni coloro i quali fanno richiesta di intraprendere la pratica, ai
quali a tal fine vengono impartite le istruzioni relative alla pratica rituaria per
l’approccio al sacro.
Gli iscritti ai Circoli Esterni hanno diritto di partecipare a tutte le attività della
Comunità.


ART. 11 – INIZIATI AL CULTO DI LARI E ANTENATI
Assume la qualifica di “Iniziato al culto di Lari e Antenati” colui il quale dopo aver fatto
richiesta esplicita, presso uno dei templi gentili, di intraprendere il culto di Lari e
Antenati, viene ritualmente iniziato presso il tempio da un sacerdote incaricato dal
Pontefice Massimo alle iniziazioni al culto di Lari e Antenati.
Con la suddetta iniziazione vengono consegnate le pratiche di riferimento ed un
attestato di iniziazione al culto di Lari e Antenati.


ART. 12 – GENTILI
Assume la qualifica di “Gentile” colui il quale viene iniziato al culto degli Dei, previo
positivo superamento del Rito d’Ariete, come accertato dal Pontefice Massimo.
Il grado di Gentile conferisce di diritto lo status di “Socio”.
Ai Gentili vengono consegnate le pratiche relative al culto degli Dei ed un attestato
denominato “pagella”, nel quale si indicano le qualità geniali dell’individuo in base a
calcoli astrologici tradizionali relativi al concepimento.


ART. 13 – SACERDOTI MINORI
Sono “Sacerdoti minori” quelli, tra i Gentili, che hanno dimostrato interesse per le
attività del tempio e che sono interessati ad intraprendere il percorso sacerdotale.
L’accettazione al sacerdozio minore prevede il superamento di un colloquio con il
Pontefice Massimo atto a verificare il raggiungimento di condizioni di equilibrio etico,
morale, cognitivo comportamentale, spirituale. I sacerdoti minori coadiuvano i
sacerdoti nelle loro attività di culto presso i templi.


ART. 14 – SACERDOTI
Sono “Sacerdoti” coloro i quali dopo un periodo di formazione di almeno tre anni,
all’interno del circolo dei sacerdoti minori, hanno dimostrato impegno nei riguardi della
Tradizione, amore nella coltivazione del culto e della formazione delle persone,
interesse nell’andare avanti nel percorso spirituale e che hanno ottenuto buoni risultati
dall’esecuzione dei riti che gli sono stati affidati.
Internamente i sacerdoti, in base alle profondità spirituali raggiunte ed esperienze
vissute, vengono suddivisi in: sacerdoti novizi, sacerdoti, sacerdoti anziani.
Tutti i membri di questo circolo entrano a far parte del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, dietro ulteriore approvazione del medesimo secondo le metodiche
sancite nel regolamento interno.


ART. 15 – PONTEFICI
Il Pontefice Massimo può nominare, tra i Sacerdoti , i “Pontefici”.
Essi vengono nominati per comprovati meriti e virtù, coadiuvano in maniera diretta il
Pontefice Massimo nelle sue attività.


ART. 16 – PONTEFICE MASSIMO
Il Pontefice Massimo rappresenta la massima carica spirituale e dura in carica sette
anni e può essere rieletto più volte.
In caso di impedimento permanente allo svolgimento delle proprie funzioni o in caso di
dimissioni volontarie cessa dalla sua carica.
In via esclusiva:
- interpreta ed elabora i riti;
- istituisce e organizza circoli e collegi sacerdotali;
- conferisce cariche e qualifiche;
- può annullare titoli e incarichi sacerdotali precedentemente assegnati dallo stesso,
dietro adeguata motivazione;
- definisce, in base all’epoca corrente, il modus agendi circa l’etica e l’estetica.
- elabora i calendari rituali;
- inaugura e consacra templi e santuari;
- interpreta i segni divini.


Art. 17 – ÀUGURI
Il Pontefice Massimo può nominare, tra i Gentili e i Sacerdoti di ogni ordine e grado, gli
“Àuguri”, in un numero massimo di sedici.
Essi vengono nominati, senza limiti di tempo, per comprovati meriti e virtù e per
verificata capacità nell’interpretazione dei segni.
Spetta ad essi interpretare i segni divini e/o trarre oracoli quando richiesto, inaugurare,
esorcizzare e quanto altro venga loro insegnato e conferito dal pontefice Massimo.
Gli Auguri costituiscono il “Collegium Augurum”, organizzato secondo proprio
regolamento interno, presieduto dal Magister Augurum - membro più anziano nella
pratica -, il quale si occupa dell'insegnamento e avviamento alla scienza sacra augurale.


TITOLO III - ORDINAMENTO


Art. 18 - ORGANI
Organi dell'Associazione sono:
Assemblea Gentile;
Consiglio Direttivo (anche detto Senato Spirituale Romano);
Collegium Augurum;
Pontificato Massimo.


ART. 19 – ASSEMBLEA GENTILE
Formano l’Assemblea Gentile tutti i Gentili, i Sacerdoti Minori, i Sacerdoti ed i Pontefici.
Tutti i componenti hanno diritto di voto e di essere informati circa le attività, i risultati
conseguiti e i programmi futuri della Comunità.
È presieduta dal Pontefice Massimo o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano.
È chiamata a decidere, su comunicazione del Presidente, a maggioranza assoluta,
anche col metodo della consultazione scritta con mezzi telematici:
- sull’approvazione del bilancio;
- sulle proposte di modifica dello statuto.
L’Assemblea Gentile deve essere consultata almeno una volta all’anno, per
l’approvazione del bilancio.
Bilancio e proposte di modifica dello statuto devono essere disponibili alla
consultazione di ciascun componente dell’Assemblea Gentile almeno 15 giorni prima
della data stabilita per l’espressione del voto.
Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, presentare proposte o iniziative da
sottoporre alla discussione generale dell’Assemblea Gentile e all’approvazione del
Consiglio Direttivo.


ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO (SENATO SPIRITUALE ROMANO)
Formano il Consiglio Direttivo i sacerdoti ed il Pontefice Massimo, che lo presiede.
Il Consiglio Direttivo elegge il Pontefice Massimo ed è l’organo gestionale. Decide il
compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Propone le
modifiche dello statuto da sottoporre all’Assemblea Gentile. Elabora il bilancio
consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo
di un anno.
Elabora il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Decide a maggioranza assoluta dei componenti.
Si riunisce anche in via telematica previa convocazione da parte del Presidente,
effettuata con mezzi idonei e con congruo preavviso.
I membri del Consiglio Direttivo vengono suddivisi in base al genere: membri della
“Curia Patrum”, anche detta “Curia Brutia”, in memoria dell’origine dei suoi ideatori,
composta dai membri maschili; e “Curia Matronarum”, anche detta “Schola Pitagorica
Femminile” per sottolineare le virtù pitagoriche perseguite nei sacerdozi femminili.
La Curia Patrum e la Curia Matronarum possono riunirsi sia assieme sia separatamente,
secondo propri regolamenti autonomi e possono concordare di suddividersi incarichi e
compiti relativi alla gestione ed organizzazione dell'ente di culto. Questi due organi
interni assumono il compito di tutelare e preservare le Tradizioni cultuali risalenti
all'epoca classica, tanto quelle sopravvissute quanto quelle ricostruite, reperendole,
coadiuvandole e quando necessario conformandole alle normative vigenti.
E’ compito del Consiglio Direttivo condurre la comunità verso il dialogo e la tolleranza
religiosa.


ART. 21 – COLLEGIUM AUGURUM
Il Collegium Augurum ha il compito di assistere il Pontefice Massimo ed il Consiglio
Direttivo nelle loro attività, fungere da collegio di probi viri con potere di controllo
generale.
In particolare ad esso è affidato il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto
funzionamento di questo.


ART. 22 - PONTIFICATO MASSIMO
È il ruolo del Pontefice Massimo che ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Presiede il Consiglio Direttivo.
Può nominare uno o più Vicepresidenti, detti Pontefici , con poteri di rappresentanza
dell’Associazione su delega del Consiglio Direttivo.
In qualità di Presidente dell’Assemblea gentile e del Consiglio Direttivo, è tenuto a
fornire resoconto delle attività di detti organi che vanno registrati in fascicoli detti
“Annali”.
Comunica a tutti i Soci individualmente direttive e resoconti mediante apposite
circolari.
Comunica annualmente i “fasti”, ossia gli incarichi sacerdotali e associativi distribuiti a
tutti i membri dell’ente.


TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITÀ


ART. 23 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione, destinato al raggiungimento dello scopo sociale,
attraverso il quale la stessa provvede al suo mantenimento e funzionamento, è
costituito da:
a) beni mobili e immobili che sono e saranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) contributi dei Soci, rimborsi, erogazioni, finanziamenti, donazioni e lasciti da
parte di persone fisiche o enti pubblici o privati.
Detto patrimonio è indivisibile per tutta la durata dell’Associazione.
Le donazioni e i lasciti devono essere accettati dal Consiglio Direttivo.


ART. 24 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) offerte libere da parte di Soci e simpatizzanti;
b) utili derivanti da attività svolte dall’Associazione;
c) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.


ART. 25 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario inizia a decorrere dalla data di costituzione
dell’Associazione e si conclude il 31 dicembre 2021.


ART. 26 – BILANCIO
Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo.
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea
Gentile, ogni anno entro il mese di aprile, e devono poter essere consultati da ciascun
Socio almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’approvazione dei medesimi.


ART. 27 - REVISORE LEGALE
Al verificarsi dei presupposti di legge e conformemente ad essa, l'Associazione
provvederà alla nomina di un revisore legale.


TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI


ART. 28 - SANZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico di ogni
appartenente all’Associazione, in caso di compimento di una delle seguenti infrazioni:
- violazione o vilipendio dei principi etici ed estetici come elaborati dal
Pontefice Massimo;
- abuso di cose e programmi sociali;
- compimento di attività in contrasto o in concorrenza coi fini dell’ente.
Le sanzioni possono consistere in:
- richiamo formale;
- sospensione temporanea da carica;
- revoca della carica o qualifica;
- espulsione dalla Comunità.
I provvedimenti disciplinari hanno effetto a decorrere dalla ricezione della
comunicazione, che deve pertanto avvenire con mezzo idoneo, da parte
dell’interessato.
L’individuo sanzionato può fare appello al Collegium Augurum.


ART. 29 – SCIOGLIMENTO
Cause di scioglimento dell'ente sono: decisione dell’Assemblea Gentile a maggioranza
qualificata dei 2/3, su proposta del Consiglio Direttivo, accertata impossibilità di
conseguire lo scopo; scarsa utilità dell’attività sociale.
Verificandosi una di tali condizioni, l’Assemblea Gentile può, ove possibile, decidere di
trasformare l’Associazione in altro ente avente scopo simile.


ART. 30 – NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
In caso di scioglimento, l’Assemblea Gentile dovrà procedere alla nomina di un
Liquidatore, che provvederà, detratte le passività, a devolvere i beni e tutti i residui
attivi ad una o più associazioni, enti o istituti aventi scopi analoghi.


ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio
alle vigenti norme del Codice Civile e delle leggi speciali che regolano la materia.